Legislazione Fiorentina sui giochi di carte - Tarocchi e carte da gioco, Tarot and Playing cards

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I.P.C.S. Convention
Trieste, 7 ottobre 1989
Franco Pratesi

LA PRIMA LEGISLAZIONE FIORENTINA SUI GIOCHI DI CARTE

INTRODUZIONE
La presente comunicazione si riferisce a ricerche in corso sulla legislazione fiorentina sui giochi, in particolare di carte. Per i numerosi comuni del territorio fiorentino la ricerca è condotta sui relativi statuti. I risultati si possono considerare già sufficienti per fornire un quadro generale della situazione; si entra quindi maggiormente nel dettaglio e si fornisce un testo che è quasi pronto per la stampa. Separatamente viene trattato, in maniera sommaria, il caso delle leggi del capoluogo; il testo presentato a riguardo ha carattere preliminare. Benché questa ricerca sia ancora in corso, si è considerato utile fornire subito agli studiosi interessati, alcuni importanti dati nuovi in grado di portare numerosi cambiamenti al quadro consolidato della diffusione dei tarocchi. Tali informazioni non erano ricavabili dagli statuti degli altri comuni, dove finora non sono state trovate citazioni né dei tarocchi né delle minchiate. Si ricorda al riguardo che secondo la visione corrente i tarocchi sarebbero giunti a Firenze solo alla fine del Quattrocento per trasformarsi localmente verso il 1530 in germinali, detti poi minchiate solo a partire dal Seicento. Invece si mostra qui che negli elenchi dei giochi di carte permessi nella città di Firenze, il trionfo compare nel 1450 e le minchiate, con tale nome, nel 1477.


LA PRIMA   LEGISLAZIONE  SUI   GIOCHI   DI CARTE NEI   COMUNI   DEL TERRITORIO FIORENTINO


Molte informazioni concernenti i primi decenni di storia delle carte derivano dagli statuti che contengono il corpus juris approvato da ciascuna   comunità. Già la ben documentata pubblicazione di  Schreiber attinge    a queste fonti (1); in seguito, tali informazioni furono    ripetutamente riportate in trattati sulla storia delle carte senza aggiunta   di nuovi elementi di rilievo. Queste citazioni, tuttavia, non sono tratte   proprio dai primissimi documenti italiani giacché risalgono spesso a un   intero secolo dopo l'introduzione delle carte. Ho sfogliato di recente  alcuni codici di statuti Toscani. Punto di partenza di questa ricerca è stato l'accenno da parte di Zdekauer (2) al fatto che la legislazione di alcuni   piccoli comuni del fiorentino autorizzava il gioco delle carte   mostrandosi quindi meno severa di quella di Firenze stessa. Perciò, dopo aver esaminato i testi originali del 1377, ho avuto la possibilità di proseguire la mia ricerca documentale presso l'Archivio di Stato Fior enfino (3). L'Archivio ha ora ricevuto nuova collocazione. Dalla superba sistemazione agli Uffizi è stato trasferito in un nuovo edificio,   appositamente progettato, dove lo studio risulta molto più agevole; ad esempio, durante la torrida estate fiorentina, è uno dei luoghi più freschi in città. Durante i mesi di chiusura richiesti dal trasloco attesi con impazienza la riapertura dell'Archivio nella nuova sede per poter controllare gli statuti delle cittadine del fiorentino, ivi conservati. Quando, finalmente, giunse l'atteso momento, le mie buone intenzioni subirono una doccia fredda al constatare che esistevano non meno di 956 statuti, oltre a quelli della stessa Firenze, ciascuno dei quali era generalmente costituito da un grosso tomo manoscritto in diverse calligrafie, in italiano antico e/o in latino e di difficile decifrazione. Dopo aver un po' riflettuto, giunsi a concludere che qualche progresso sarebbe comunque stato meglio di niente e verificai quindi una trentina di codici selezionati; scelsi innanzitutto quelli di un certo periodo provenienti da comuni attorno a Firenze e poi quelli del luogo d'origine della mia famiglia e di posti ove avevo vissuto per qualche anno (un bel po' di tempo dopo la compilazione degli statuti, ovviamente; ma ciononostante vi trovai molte più citazioni di usanze o luoghi noti di quanto non mi aspettassi). In questa cernita ho verificato sistematicamente i comuni più vicini a Firenze, come Fiesole, Bagno a Ripoli, Impruneta, Sesto, ma anche federazioni di paesi più lontani.

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Lo stato di conservazione di questi statuti varia moltissimo come pure il trattamento subito dai documenti fin dall'inizio. Così, in certi casi sono state conservate soltanto certe sezioni mentre in altri ci è stata tramandata praticamente ogni successiva revisione. In molti casi la compilazione inizia con il primo tentativo del comune di dotarsi di un suo corpus juri o statuto. Successivamente sono generalmente annotati molti emendamenti apportati nell'arco di diversi secoli a singoli capitoli considerati superati e necessitanti un aggiornamento.
E' opportuno ricordare che il potere legislativo e giudiziario, come pure molte altre facoltà, era a quei tempi nelle mani di professionisti che, generalmente, rimanevano in ciascun posto soltanto per un semestre; gli statuti erano quindi essenziali, sia per la cittadinanza, sia per gli amministratori, in quanto testo di legge a cui rifarsi in ogni circostanza. Le modifiche apportate sono talora di natura contabile (riguardanti principalmente questioni fiscali ma anche aumenti salariali per gli amministratori comunali). Troviamo spesso modifiche delle procedure elettorali e amministrative. Come è facile supporre, la maggior parte delle leggi - e loro emendamenti- dei comuni rurali concernono vino, olio e bestiame.
Purtroppo per noi, i giochi non sono argomento frequente di questi    statuti. Tuttavia esiste quasi sempre un intero capitolo ad essi  consacrato. Tale era l'usanza e un analogo capitolo si trova anche  in altri testi legali più  antichi. Generalmente riguardava  soltanto   il   divieto di giocare "a zara" o "ad zardum", nome di un particolare gioco di dadi impiegato estensivamente per indicare i giochi d'azzardo con     i dadi in generale. Molti statuti riprendono semplicemente le stesse   frasi, a volte abbreviandole in poche righe, a volte dilungandosi per   più di una pagina. Sono indicate le sanzioni previste per i giocatori; l'ammenda viene generalmente dimezzata per chi assiste e raddoppiata   qualora si giochi di notte o in determinati luoghi (in prossimità o all'interno di chiese, in taverne, ecc.) Le leggi sul gioco si trovano generalmente nel terzo libro o comunque vicino a leggi simili relative a sanzioni. Talora si  trovano indicazioni supplementari sul gioco (delle carte) tra gli emendamenti che vengono generalmente registrati nelle  sezioni successive del libro. In tal caso mancano indicazioni che possano guidare le ricerche. Ovviamente, quando le carte fecero la loro prima apparizione non potevano ancora esserci leggi contrarie a tale gioco. Potevano perciò circolare liberamente e furono vietate soltanto successivamente. Si trova traccia del fatto che il divieto assoluto del  gioco delle carte, introdotto piuttosto presto a Firenze, venne   osteggiato in diversi villaggi rurali e suburbani. Ci vollero diversi   secoli per pervenire ad un consenso generale sui giochi a dadi e a tabella!  (Di questi ultimi fu proibita ogni variante eccezion fatta per una, il  backgammon praticamente, nella quale tutte le pedine venivano poste  in gioco sin dall'inizio, ma a condizione che si giocasse di giorno e in   aree pubbliche. Permessi erano pure gli scacchi benché spesso non siano neppure menzionati, tanto evidente era il loro caso; tuttavia il diritto canonico ne proibiva talvolta la pratica al clero). Quando i diversi giochi di carte iniziarono a diffondersi, non si era preparati a disciplinarli legalmente e quindi i vari comuni applicavano leggi diverse. In molti statuti non si è trovata traccia di un capitolo relativo ai giochi (4). In altri c'è, ma menziona solo i tradizionali giochi a dadi senza accenno alcuno alle carte (5). In molti casi questi statuti sono completati da successive aggiunte del XVI secolo che vietano il gioco - compreso quello di carte - in prossimità di determinate chiese o santuari.
Desidero qui evidenziare i risultati più interessanti delle mie indagini preliminari nella speranza che qualcuno possa continuare in questa ricerca: la fonte sembra promettente, soprattutto per i primi decenni di  diffusione delle carte in Toscana; anche se non si ottengono tutti i particolari sperati, le altre fonti non offrono risultati migliori, Vediamo qualche esempio specifico per poi tentare una panoramica generale.


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Settimo. Non si fa menzione esplicita delle carte. Tuttavia, nel 1408 vengono vietati tutti i giochi dichiarati tali dal comune di Firenze (6). Nel 1409 vengono aggiunte disposizioni relative alle imputazioni; nel 1414 viene fatto esplicito e assoluto divieto di giocare a "scannacompagno", presumibilmente un gioco di dadi.

Montelupo. Nel 1416,dopo il consueto divieto dei dadi, si aggiunge che analoghe ammende verranno comminate a chi gioca a naibi (7).

Prato. Nel 1463 all'elenco dei giochi proibiti si aggiungono i "cartarum". In uno statuto più antico lo "scalabrino" -probabilmente un gioco di dadi - viene citato come gioco pericoloso da evitarsi.

Campi. Nello statuto del 1410 sono indicati nomi di giochi d'azzardo che potrebbero in parte riferirsi alle carte (3); tutti i giochi con naibi sono vietati, anche se con ammende ridotte.

San Pietro in Mercato.(Montespertoli). Non si menzionano le carte nell'elenco dei giochi permessi dello statuto del 1398 (9); successivamente si aggiunge un capitolo che vieta i naibi  anche se  l'ammenda viene ridotta da 30 a 20 soldi.

Santa Maria a Monte. Lo statuto del 1391 non reca menzione delle carte. Tutti i giochi di carte vengono proibiti nel novembre del 1396; l'ammenda ammonta a 20 soldi al posto delle 3 lire previste nel 1391 per altri giochi (10). E' curioso notare che Santa Maria a Monte riprende due volte questa legge al fine di abolirla: nel novembre 1419 viene introdotto un breve capitolo di sole due righe per abrogare il suddetto capitolo sui naibi. Nel gennaio1445 viene introdotto un nuovo capitolo che -se la mia interpretazione è corretta - abolisce il capitolo abrogativo ripristinando così il divieto delle carte. Una legge del 1517 vieta di giocare in prossimità della chiesa pieve.

Volterra. Lo statuto del 1459 è un grosso codice pergamenato manoscritto con grafia chiaramente leggibile. Contiene molte leggi sui dazi ma anche qualche legge particolareggiata sul gioco. La più interessante è forse la deroga al divieto per due giochi di carte, "alla diricta" e "a vinciperdi", menzionati anche altrove e che sembrano essere lo stesso gioco giocato o cercando di vincere o cercando di perdere .(11 )

Cascia (Reggello). Questa lega mostra un insolito esempio di come evitare un vero divieto dei naibi. Nello statuto del 1433 le carte sono eccezionalmente introdotte nel capitolo precedente relativo alle bestemmie anziché in quello solito; così sono vietate soltanto se giocate in chiesa o entro una data distanza dalla stessa, esattamente come altri giochi e le bestemmie.(12) Neppure in questo caso, tuttavia, il giocatore di carte aveva vita facile. Da aggiunte ad un'altra versione delle statuto (N. 147) apprendiamo che condannata era vietato fin dal 1404 e tutti i giochi di carte lo erano nel 1412.

Carmignano. Nello statuto del 1392 un lungo capitolo è dedicato al gioco d'azzardo, ma non si fa menzione delle carte. Questo argomento viene affrontato due volte nel 1442. Il 9 luglio si aggiunge un capitolo che vieta "ludum cartarum seu naiborum" con ammenda analoga a quella prevista per lo "zardum", da versarsi 1/2 al comune di Carmignano, 1/4 al Podestà e 1/4 all'accusatore. Soltanto dieci giorni dopo viene approvata un'altra legge: prima di condannare il Podestà deve verificare la condizione dei giocatori e considerare il luogo e le modalità di gioco (13).

Borgo San Lorenzo. In un vecchio statuto del 1374 il capitolo sul gioco d'azzardo non menziona le carte; neppure lo statuto del 1386, scritto su pergamena, cita le carte (le ammende previste ammontano generalmente a 40 soldi per i giocatori, 10 soldi per gli osservatori e 5 lire per gli organizzatori). Una successiva modifica autorizza soltanto le tavole e lo schaccho in ragione della loro antichità. Nel 1428 si deplora che un gioco di carte, detto "alla condemnata" stia diventando di moda nel villaggio e lo si vieta esattamente come i giochi di dadi (14). Nel 1437 i naibi vengono esplicitamente vietati con l'unica eccezione del gioco "standard" ovvero "alla diritta e alla torta".

Calenzano. In un primo statuto del 1396 e/o 1411 esiste un lungo capitolo contro il gioco d'azzardo, ove non si citano le carte. Nell'Aprile 1443 viene vietato "condannata" come pure il prestito di carte. Nel marzo 1448 si trova un completo trattato con riferimento a leggi ed esempi precedenti. Si dice espressamente che si possono giocare con le carte diversi giochi, quali "condemnata, pilucchino o pizzica" (15) che causano litigi e scandali in ragione dei trucchi da essi previsti (16). Di conseguenza nel maggio 1448 vengono proibiti tutti i giochi di carte; i due quarti dell'ammenda vanno al "rettore", uno va al comune, uno all'accusatore che può godere dell'anonimato.

Sesto Fiorentino. Questo testo, pur essendo uno dei peggio conservati tra quelli che ho esaminato, resta comunque una delle nostre migliori  fonti. I pochi capitoli rimasti contengono non meno di sette    riferimenti successivi ai giochi e le carte sono il loro principale soggetto.

Già la prima citazione del gioco delle carte è particolarmente interessante. Fu inserita come aggiunta a margine della pagina dal notaio. Il testo originario vieta qualsiasi gioco d'azzardo nella Podesteria di Seato includendo in tale divieto tutti i giochi banditi dalla legge fiorentina. L'aggiunta della nota ha perciò le scopo di evitare sanzioni per i giocatori di carte, pur esprimendosi in termini dubitativi: "Se le carte non sono considerate a ciò soggette" (17). La data dell'approvazione è il 1 aprile 1409. Seguono poi diversi successivi emendamenti, causati in parte da questa nota a margine, che può anche essere interpretata come un divieto delle carte. E cosi, il 24 febbraio 1416 un breve emendamento autorizza tutti i giochi di carte "nonostante la nota a margine" (18). Inoltre il giocatore, per difendersi da qualsiasi accusa, può avvalersi di due testimoni a favore; di conseguenza, spesso il Podestà non può punire il giocatore ma deve invece punire l'accusatore.
Una legge del 16 marzo 1419 cerca di permettere nuovamente alle guardie di svolgere il loro dovere indicando altresì le sanzioni previste per le guardie che non accusano i giocatori. Il 14 febbraio 1427 la questione viene nuovamente dibattuta: i giochi di carte sono vietati (fatta eccezione per i cittadini fiorentini che giochino a Sesto), chiunque può muovere accuse e intascare parte della ammenda. Il 10 marzo 1432 si autorizzano le carte durante i periodi di vacanza fino all'ora della campana dell'Ave Maria. Tale concessione è motivata dal fatto che la gioventù locale, durante le festività, lascia il comune per andare a giocare "a zara".  (19)
Il 26 settembre 1445 si afferma che si stanno diffondendo molti giochi pericolosi, quali "alla condemnata", e che è necessario porvi freno. Vengono vietati tutti i giochi di carte, fatta eccezione per "diritto" e "vinciperdi", generalmente autorizzati (20). Infine, il 20 ottobre 1445, in occasione dell'aggiornamento dello statuto per il quinquennio successivo, la questione viene definitivamente risolta: non sarà più permesso alcun tipo di gioco di carte. L'importo delle ammende andrà per un terzo all'accusatore, per un altro terzo al Podestà e la rimanenza al comune di Firenze (21). L'opposizione dei locali sostenitori dei giochi di carte, se tale era effettivamente, era stata al fin travolta!

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Per chiunque esamini l'argomento non è facile decidere se i giochi di   carte in generale - ed alcuni in particolare -debbano essere assimilati   ai banditi giochi di dadi oppure, per esempio, all'autorizzato backgammon. Da secoli si cerca con difficoltà di decidere quali giochi di  carte dovrebbero essere autorizzati secondo logica. Non è quindi   sorprendente che i naibi fossero inizialmente autorizzati da alcuni comuni   ma vietati da altri, né che la loro situazione sia cambiata    radicalmente nel tempo. Tale evoluzione era anche collegata   all'evoluzione della concezione popolare degli atti  passibili di recare offesa a Dio e quindi di scatenarne la furia contro la città. Erano anni    difficili perla repubblica Fiorentina (inondazioni, pestilenze, guerre) e   i dettami della Chiesa venivano generalmente seguiti, pur con alti e   bassi. Si sviluppò quindi una specie di classifica dei giochi compresi    tra i due estremi di quelli più facilmente autorizzati e quelli   assolutamente banditi (22). Al  primo  posto  troviamo "alla diritta  o alla torta" (23); all'ultimo sta certamente  "alla condemnata",   il  gioco citato più di frequente. Dopo aver esaminato diverse leggi di più comuni, possiamo tentare di individuare un possibile filo conduttore comune. Quando il divieto delle carte viene pronunciato per la prima volta, la legge prevede che nessuno possa essere punito a meno che non sia colto sul fatto da guardie o pubblici ufficiali. Spesso, successivamente, ciò viene modificato per accettare l'accusa anche da parte di terzi a determinate condizioni; nella maggior parte dei casi parte dell'ammenda viene versata al delatore che rimane anonimo. Talvolta questo é l'ultimo sviluppo riportato della procedura contro i giocatori di carte e gli statuti non ci offrono ulteriori informazioni. Ma i giochi di carte erano molteplici e il loro numero aumentava molto rapidamente sin dall'inizio. Alcuni di questi giochi sembravano presentare le stesse caratteristiche negative dei vietati giochi di dadi, "la condemnata" in particolare. Perciò si rendeva spesso necessario vietare alcuni dei nuovi giochi di carte. Più tardi si ritenne meglio, talvolta, pubblicare un elenco dei pochi giochi di carte tradizionali autorizzati finché, alla fine, tutti i giochi furono banditi (forse per evitare il problema dell'ardua differenziazione e verifica dei giochi autorizzabili e di quelli da proibire).
Queste fasi successive che ho delineato non si verificarono ovunque nella stessa misura. Molto dipende dalla data dello statuto e dalla località; in alcuni casi si arriva direttamente all'ultima fase equiparando immediatamente le carte ai dadi. Pare tuttavia che alcune località resistessero più a lungo il divieto delle carte. In particolare il processo di divieto delle carte diventa sempre più  soggetto ai summenzionati.   
alti e bassi; in
Una certa misura, deve concordare con le leggi del capoluogo anche se tale concordanza sembra essere un po' sfasata. Qualche decennio più tardi la guerra al gioco delle carte sembra essersi affievolita ovunque, ad iniziare da Firenze stessa dove alcuni giochi di carte furono nuovamente permessi nel 1450, seguiti da altri nel 1477. Durante il secolo successivo, l'unico divieto di giocare alle carte in prossimità delle chiese e dei santuari principali si trova, in generale, negli statuti del territorio fiorentino.
                                                         

                                                              IL PRIMO SECOLO DEI GIOCHI  DI  CARTE A FIRENZE


La legislazione fiorentina sui giochi è stata di considerevole importanza in passato. Qui si esamineranno brevemente le prime leggi al riguardo del comune fiorentino, approvate specialmente nel Quattrocento. Non è qui il caso di sottolineare il ruolo che Firenze aveva come importante crocevia mercantile fra Oriente e Occidente, né l'elevato livello artistico e culturale di quella civiltà. Piuttosto, può essere utile qualche richiamo sugli statuti. Come i Codici attuali, gli statuti raccoglievano le leggi che i cittadini erano tenuti ad osservare.  Ogni tanto gli statuti nel loro complesso venivano aggiornati da appositi delegati, approvati dai consigli e sottoscritti da pubblici notari. Per quanto riguarda le singole disposizioni, si avevano però modifiche anche in tempi intermedi a dette revisioni, semplicemente con discussione e votazione nei maggiori consigli che a Firenze erano i due del Popolo e del Comune con un terzo, quello dei Cento, che si aggiunse proprio nel corso del Quattrocento.
Gli statuti fiorentini dedicano ampio spazio al gioco; inoltre più volte i consigli di Firenze si sono occupati di vari problemi collegati. Si seguirà qui sommariamente solo
Lo sviluppo della normativa sui giochi di carte. Il fatto che, sin dall'inizio, a Firenze tutti i giochi con le carte risultassero proibiti ha logicamente evitato quel susseguirsi di restrizioni via via maggiori che si possono spesso osservare nei comuni limitrofi.
Tuttavia, almeno in un primo tempo, la già rigida provvisione del 1377, che proibiva ogni gioco di carte, viene resa ancora più severa in alcune occasioni successive. Nel 1432 e 1437 si stabilisce che non solo gli ufficiali delle varie amministrazioni cittadine possono fermare i giocatori. Anche terze persone possono accusare i giocatori, di solito con garanzia dell'anonimato e della riscossione di una parte della pena. Agli sfortunati giocatori accusati dai delatori resta qualche garanzia derivante dalla possibile citazione di testimoni a favore e dalle indagini svolte o fatte svolgere dai conservatori delle leggi. Per quelli colti in flagrante spesso ne viene registrata la fuga: nelle mani degli ufficiali delle diverse magistrature resta qualche mantello, che sarà poi venduto a favore delle casse del comune. Altra restrizione del 1442 si riferisce ai contadini, giunti in città di sabato o nei giorni di mercato, ai quali si minacciano gravi conseguenze legali. Successivamente però, quando ancora i comuni vicini stringono le redini contro i giocatori, a Firenze si aprono degli importanti spiragli. Nel 1450 compare cosi il primo elenco di giochi permessi: pochi ma importanti, dritta, vinciperdi, trionfo e trenta. Di particolare interesse la presenza del trionfo (probabilmente da identificare col tarocco) perché di solito si ritiene che i tarocchi dalle zone padane di origine siano arrivati a Firenze soltanto verso la fine del secolo. Se il trionfo compare nell'elenco dei giochi permessi vuol dire che aveva assunto carattere tradizionale e che il popolo fiorentino (e qui non si può ancora parlare di una corte ducale o principesca) lo giocava già da tempo. Nel 1463 la legge è reiterata con l'aggiunta di cricca e ronfa e con dettagli facilmente consultabili nella raccolta a stampa delle leggi toscane pubblicata dal Cantini all'inizio dell'Ottocento.
Infine nel 1477 si ha un'altra legge, molto importante per noi, l'ultima del periodo in esame. E' di estremo interesse il fatto che in questa legge compare per la prima volta fra i giochi permessi, oltre al pilucchino, il gioco delle minchiate, elencato proprio con tale nome. Anche questa data comporta un'anticipazione di mezzo secolo rispetto a quanto finora generalmente ritenuto (eccezion fatta per l'introvabile lettera del Pulci a Lorenzo il Magnifico, che adesso acquista nuova plausibilità). Dalle indicazioni fornite si deduce anche che le regole delle minchiate dovevano essere più semplici inizialmente; infatti il pagamento avveniva direttamente sulla base della differenza fra le carte prese.

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